Court dismisses appeals by defendants for lack of standing under new procedural law requiring formal representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the separate appeals filed by Chierchia and Orlandi inadmissible due to a lack of legal standing. The defendants attempted to file personal appeals against a partial reform of their convictions, which the lower court had already addressed. The court ruled that under the new procedural law, such appeals must be handled through formal representation, rendering the personal filings invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by defendants against judgments issued under new procedural rules are inadmissible for lack of standing and must be submitted through formal legal representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIERCHIA ALFONSO nato a TORRE DEL GRECO il 25/03/1983 ORLANDI MICHAEL nato a VIAREGGIO il 07/11/1992 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdate-all~-a4e-Pertil udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 01/02/2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 24/10/2018, nei confronti di CHIERCHIA ALFONSO e ORLANDI MICHAEL, dichiarava non doversi procedere nei confronti del CHIERCHIA in ordine al delitto di cui al capo C perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena nei suoi confronti, confermando nel resto la condanna di entrambi e la pena inflitta in primo grado all'ORLANDI. Gli imputati hanno personalmente proposto separati ricorsi.
I ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione dei ricorrenti i quali hanno proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso