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Ordinanza — n. 23621/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the 45-day statutory deadline. The court ruled the appeal late and therefore inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed significantly beyond the statutory deadline. The appellant had deposited reasons for appeal on May 17, 2022, triggering a 45-day window that expired on July 2, 2022, yet the appeal was only sent on October 31, 2022. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to reject the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) e 591 cod. proc. pen.; The failure to file a cassation appeal within the prescribed time limit following the deposit of reasons constitutes a ground for inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline inadmissibility procedural time limit court costs criminal procedure late filing immobile occupato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.
Art. 585 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 544 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 17 febbraio 2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod.
art. 544 cod. proc. pen
Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 17 febbraio 2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod. proc. pen., in giorni novanta.
art. 585 cod. proc. pen
pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI SERGIO nato a FONDI il 18/10/1955 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato--aw.iceratteTartn udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; RG 39788_22 Rilevato che Riccksrdi Sergio ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, depositato in data 31 ottobre 2022, avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, dichiarato di non doversi procedere per i reati dei capi a) b) e c) condannato per il restante capo d) il reato di cui all'art. 633 e 639 bis cod. pen. alla pena di mesi sei reclusione. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett.

c) e comma 2 lett.

c) e 591 cod. proc. pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 17 febbraio 2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod. proc. pen., in giorni novanta. Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 17 maggio 2022, e il termine per proporre impugnazione, di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett.

c) cod. proc. pen., spirava in data 2 luglio 2022. Il ricorso per cassazione, spedito in data 31 ottobre 2022, è dunque tardivo. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod. proc. pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Preside