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Ordinanza — n. 23620/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23620/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUCCI DANIELE nato a ROMA il 14/11/1980 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 07/07/2022, giudicando in sede rescissoria e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 11/10/2019, nei confronti di PETRUCCI DANIELE confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, escludeva la recidiva, applicava le circostanze attenuanti generiche con prevalenza e rideterminava la pena nella misura di sette anni e nove mesi di reclusione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due motivi il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23620/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 74 DPR n. 309 del 1990, escludeva la recidiva, applicava le circostanze attenuanti generiche con prevalenza e rideterminava la pena nella misura di sette anni e nove mesi di reclusione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due motivi il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti riduzione della pena sanzioni penali riduzione della multa dipendenza da sostanze stupefacenti adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUCCI DANIELE nato a ROMA il 14/11/1980 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 07/07/2022, giudicando in sede rescissoria e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 11/10/2019, nei confronti di PETRUCCI DANIELE confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, escludeva la recidiva, applicava le circostanze attenuanti generiche con prevalenza e rideterminava la pena nella misura di sette anni e nove mesi di reclusione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due motivi il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni comunicate all'imputato ai sensi dell'art. 610, c. 1., c.p.p. Osserva il Collegio: - la "regula iuris" dettata dall'art. 69, cpv., c.p. esclude soltanto che il giudice possa tener conto delle circostanze aggravanti sub-valenti, ma non gli impone di diminuire la pena "di" un terzo se la portata attenuante della circostanza prevalente consente, come nel caso di specie, la riduzione "fino" a un terzo, attribuendo al giudice di merito una discrezionalità del cui esercizio deve esser dato conto; - correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto di operare sulla pena base del reato più grave (dieci anni di reclusione) una riduzione (non piena) fino a sette anni e sei mesi di reclusione ritenendo tale pena adeguata alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore, esercitando una discrezionalità che è propria del giudice di merito ed è insindacabile in questa sede se congruamente motivata (come nel caso di specie).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così de