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Ordinanza — n. 23611/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ricciardi Michele personally inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for tax evasion, but the court ruled that the new procedural law requires appeals to be lodged through a lawyer. Since the appellant filed the petition personally after the law's enactment, they lacked the necessary standing to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party after the entry into force of the novella is inadmissible due to lack of standing.

Parole chiave

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lack of standing personal appeal procedural novella tax evasion conviction inadmissible appeal imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI MICHELE nato a NAPOLI il 27/07/1985 avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLId,atei--avviso-atte-p--arte udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, la CORTE APPELLO di NAPOLI ha confermato la sentenza del GIP del TRIBUNALE di NOLA in data 01/02/2022 nei confronti di RICCIARDI MICHELE in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., c.p., 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre RICCIARDI MICHELE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il