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Ordinanza — n. 23610/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23610/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23610/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASALA ANGELO nato a CAGLIARI il 26/09/1995 avverso la sentenza del 19/07/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdat-e-auulscx-aite-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di CAGLIARI, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a MASALA ANGELO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 81, cpv., c.p., 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre MASALA ANGELO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto non ritenuto dal Giudice di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23610/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata allegazioni di persecuzione contraddittorie cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'entità pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di CAGLIARI, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a MASALA ANGELO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 81, cpv., c.p., 73 DPR n.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASALA ANGELO nato a CAGLIARI il 26/09/1995 avverso la sentenza del 19/07/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdat-e-auulscx-aite-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di CAGLIARI, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a MASALA ANGELO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 81, cpv., c.p., 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre MASALA ANGELO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto non ritenuto dal Giudice di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sono inammissibili. È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico e fondato su inammissibili richiami al contenuto del fascicolo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così