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Ordinanza — n. 23608/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23608/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23608/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MZIOUIRA KAMAL nato il 19/12/1994 avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di SAVONAdate-a-~343-a-14e-fhafte udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di SAVONA, con la sentenza in epigrafe, applicava a MZIOUIRA KAMAL la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ricorre MZIOUIRA KAMAL, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detto reato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23608/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili, essedo oltremodo evidente che, pur avendo formalmente dedotto la erronea qualificazione del fatto, in realtà il ricorrente ha inteso porre in discussione le basi fattuali della sua condanna. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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procedura di rivendicazione nel pignoramento imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale motivi di cassazione atti impugnabili istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di SAVONA, con la sentenza in epigrafe, applicava a MZIOUIRA KAMAL la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre MZIOUIRA KAMAL, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MZIOUIRA KAMAL nato il 19/12/1994 avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di SAVONAdate-a-~343-a-14e-fhafte udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di SAVONA, con la sentenza in epigrafe, applicava a MZIOUIRA KAMAL la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ricorre MZIOUIRA KAMAL, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detto reato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili, essedo oltremodo evidente che, pur avendo formalmente dedotto la erronea qualificazione del fatto, in realtà il ricorrente ha inteso porre in discussione le basi fattuali della sua condanna. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così de