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Ordinanza — n. 23603/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence due to new procedural law restricting cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Fabio Fania's appeal against a settlement sentence inadmissible under the new procedural code. Fania argued violations regarding his liability and sentencing treatment, but the court noted that post-2017 reforms limit cassation appeals to specific grounds like legal qualification errors. Consequently, the court rejected the generic arguments on motivation and ordered Fania to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are now limited to specific grounds such as legal qualification errors, excluding general defects in reasoning or motivation.

Parole chiave

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settlement sentence appeal cassation grounds restriction procedural code reform inadmissible appeal court costs and fine motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di FOGGIA, con la sentenza in epigrafe, applicava a FANIA FABIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 81, cpv., cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANIA FABIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/12/1984 avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAd,31-n avviso-a-14e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di FOGGIA, con la sentenza in epigrafe, applicava a FANIA FABIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 81, cpv., cod. pen., 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre FANIA FABIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla propria responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così