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Ordinanza — n. 23602/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23602/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERSACE FABRIZIO nato a TARANTO il 03/05/1985 avverso la sentenza del 06/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO, con la sentenza in epigrafe, applicava a VERSACE FABRIZIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre VERSACE FABRIZIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della propria responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23602/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione pericolo di traffico di stupefacenti aggravamento della pena istanza di revisione penale tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO, con la sentenza in epigrafe, applicava a VERSACE FABRIZIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERSACE FABRIZIO nato a TARANTO il 03/05/1985 avverso la sentenza del 06/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO, con la sentenza in epigrafe, applicava a VERSACE FABRIZIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre VERSACE FABRIZIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della propria responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d