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Ordinanza — n. 23601/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23601/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23601/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI HAMDI nato a EL FAHS( TUNISIA) il 11/06/1987 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 02/03/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di RIMINI, in data 19/01/2021, nei confronti di FERCHICHI HAMDI in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990 (illecita detenzione, a fine di cessione a terzi, di gr. 75,442 netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di gr. 25,219 netti di sostanza stupefacente del tipo eroina, dai cui principi attivi erano ricavabili, rispettivamente, 372,5 e 148,7 dosi singole).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze tossicodipendenza consumo di canapa test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI HAMDI nato a EL FAHS( TUNISIA) il 11/06/1987 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 02/03/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di RIMINI, in data 19/01/2021, nei confronti di FERCHICHI HAMDI in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990 (illecita detenzione, a fine di cessione a terzi, di gr. 75,442 netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di gr. 25,219 netti di sostanza stupefacente del tipo eroina, dai cui principi attivi erano ricavabili, rispettivamente, 372,5 e 148,7 dosi singole).

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo, il vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R, n. 309 del 1990. Il motivo è inammissibile per le ragioni già rese note al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Osserva il Collegio: - secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «la (...) lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668); - nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso la lieve entità del fatto in considerazione:

a) dell'elevato dato ponderale della sostanza detenuta;

b) delle modalità di approvvigionamento delle sostanze;

c) della professionalità della condotta e della capacità di penetrazione nel mercato degli stupefacenti in grado di soddisfare un'ampia platea di clienti; - non è affatto vero, dunque, che la Corte territoriale si è sottratta alle censure difensive avendo, con motivazione insindacabile in questa sede, argomentato in ordine all'esclusione della detenzione collettiva dello stupefacente e della successiva cessione pro-quota indicando prove delle quali non viene dedotto il travisamento; - peraltro, la deduzione è manifestamente infondata perché il fatto (il concorso nella detenzione) è comunque unico e come tale deve essere valutato, non rilevando la (in tesi) successiva divisione tra i concorrenti di una parte del tutto per la successiva vendita a titolo personale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle a 0,S 1:1- :\ IN C. \ '! 72.14.444..