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Ordinanza — n. 23600/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23600/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONELLI ANNA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/02/1985 LA PIETRA MATTEO nato a TERLIZZI il 01/08/1983 avverso la sentenza del 06/06/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdata-avvisa-a-H-e-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23600/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di FOGGIA, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a CARBONELLI ANNA LA PIETRA MATTEO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110 cod. pen., 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, che chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio (omessa motivazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche).

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi medici motivi di cassazione rinuncia alla motivazione sostituzione dei motivi motivi validi

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di FOGGIA, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a CARBONELLI ANNA LA PIETRA MATTEO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONELLI ANNA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/02/1985 LA PIETRA MATTEO nato a TERLIZZI il 01/08/1983 avverso la sentenza del 06/06/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdata-avvisa-a-H-e-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di FOGGIA, con la sentenza in epigrafe indicata, applicava a CARBONELLI ANNA LA PIETRA MATTEO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110 cod. pen., 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, che chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio (omessa motivazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche).

I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla pena sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione e la violazione di legge, quest'ultima genericamente dedotta, non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual4 ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos