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Ordinanza — n. 23599/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23599/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQJA ALTIN nato il 08/05/1971 avverso la sentenza del 19/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdate-avviso-alle parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 19/05/2022, applicava nei confronti di BEQJA ALTIN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui al!' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, l'inosservanza della legge processuale penale in ordine all'omessa traduzione, nella lingua a lui conosciuta, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (contenente la vocatio in ius e l'editio actionis) e, prima ancora, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il medesimo reato oggetto di richiesta di applicazione della pena;

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 180 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23599/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui al!' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, l'inosservanza della legge processuale penale in ordine all'omessa traduzione, nella lingua a lui conosciuta, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (contenente la vocatio in ius e l'editio actionis) e, prima ancora, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il medesimo reato oggetto di richiesta di applicazione della pena;

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per cassazione eccezione di incostituzionalità modificazione delle conclusioni revisione della sentenza penale motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 19/05/2022, applicava nei confronti di BEQJA ALTIN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui al!' art.
art. 180 cod. proc. pen
Considerato, altresì, che la nullità è stata per la prima volta dedotta in sede di proposizione del ricorso in cassazione e che, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui all'art. 180 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQJA ALTIN nato il 08/05/1971 avverso la sentenza del 19/05/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOdate-avviso-alle parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 19/05/2022, applicava nei confronti di BEQJA ALTIN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui al!' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, l'inosservanza della legge processuale penale in ordine all'omessa traduzione, nella lingua a lui conosciuta, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (contenente la vocatio in ius e l'editio actionis) e, prima ancora, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il medesimo reato oggetto di richiesta di applicazione della pena;

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; che il ricorrente non deduce vizi attinenti all'espressione della propria volontà; che, dunque, il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti;

Considerato, altresì, che la nullità è stata per la prima volta dedotta in sede di proposizione del ricorso in cassazione e che, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui all'art. 180 cod. proc. pen., e, quindi, non contenuta nell'istanza di applicazione della pena su richiesta, la doglianza presentata è da dichiarare inammissibile (Sez. U, Sentenza n. 39298 del 26/09/2006 Ud., Cieslinsky e altri, Rv. 234835-01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d