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Ordinanza — n. 23512/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23512/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23512/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELULLO MARIO nato a BISACCIA il 15/10/1951 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 20 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 10 dicembre 2015, nei confronti di Pelullo Mario, confermava la condanna per il reato di ricettazione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito dell'esclusione della contestata recidiva. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si vedano le pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento dei beni provento di delitto nel casolare di cui questi aveva l'esclusiva disponibilità, nonché dal materiale sequestrato nello stesso e dalle comunicazioni intercettate, tutti elementi univocamente conducenti alla realizzazione da parte del Pelullo del reato contestato);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23512/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si vedano le pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento dei beni provento di delitto nel casolare di cui questi aveva l'esclusiva disponibilità, nonché dal materiale sequestrato nello stesso e dalle comunicazioni intercettate, tutti elementi univocamente conducenti alla realizzazione da parte del Pelullo del reato contestato);

Parole chiave

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bene sequestrato inutilizzabilità delle prove illecite assunzione di prove a titolo cautelare prove acquisite tramite sorveglianza occultamento di beni delitto contro i beni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELULLO MARIO nato a BISACCIA il 15/10/1951 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 20 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 10 dicembre 2015, nei confronti di Pelullo Mario, confermava la condanna per il reato di ricettazione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito dell'esclusione della contestata recidiva. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si vedano le pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento dei beni provento di delitto nel casolare di cui questi aveva l'esclusiva disponibilità, nonché dal materiale sequestrato nello stesso e dalle comunicazioni intercettate, tutti elementi univocamente conducenti alla realizzazione da parte del Pelullo del reato contestato);

Considerato che la seconda doglianza, che genericamente censura il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha argomentato in ordine alla congruità della pena, peraltro fissata in misura di poco superiore al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), evidenziando l'impossibilità di un'ulteriore riduzione, alla luce della gravità del Fatto e della personalità dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i