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Ordinanza — n. 23510/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23510/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23510/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RETTINO DOMENICO nato a PALERMO il 03/04/1976 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 13 settembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo dell'1-2-2022, che aveva condannato Rettino Domenico alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di estorsione, danneggiamento e violazione dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare. 1.2 ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quali si deduce violazione di legge in relazione alla omessa applicazione al caso in esame della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.proc.pen. appare meramente reiterativo di aspetti già devoluti all'analisi della corte di appello ed adeguatamente respinti sulla base di corrette valutazioni in punto di diritto stante che la coabitazione e convivenza nel caso in esame doveva certamente essere esclusa alla luce del provvedimento di allontanamento da quella abitazione che proprio impediva al Rettino la frequentazione del nucleo familiare della sorella (vedi sentenza impugnata pagina 4); 1.3 che manifestamente infondate e reiterative appaiono le ulteriori doglianze relative alla negazione delle attenuanti generiche, motivata correttamente dalla corte di appello in ragione della negativa personalità dell'imputato/ ed al riconoscimento della recidiva fondata sulla reiterazione di condotte delittuose anche in violazione di misure cautelari indicative di maggiore pericolosità;

Regesto Legislator

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art. 649 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 23510/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.2 ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quali si deduce violazione di legge in relazione alla omessa applicazione al caso in esame della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.proc.pen. appare meramente reiterativo di aspetti già devoluti all'analisi della corte di appello ed adeguatamente respinti sulla base di corrette valutazioni in punto di diritto stante che la coabitazione e convivenza nel caso in esame doveva certamente essere esclusa alla luce del provvedimento di allontanamento da quella abitazione che proprio impediva al Rettino la frequentazione del nucleo familiare della sorella (vedi sentenza impugnata pagina 4); 1.3 che manifestamente infondate e reiterative appaiono le ulteriori doglianze relative alla negazione delle attenuanti generiche, motivata correttamente dalla corte di appello in ragione della negativa personalità dell'imputato/ ed al riconoscimento della recidiva fondata sulla reiterazione di condotte delittuose anche in violazione di misure cautelari indicative di maggiore pericolosità;

Parole chiave

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reati contro la famiglia ricongiungimento familiare inverso recidiva nell'infrazione risarcimento per atto illecito riabilitazione pentito

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod.proc.pen
1.2 ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quali si deduce violazione di legge in relazione alla omessa applicazione al caso in esame della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RETTINO DOMENICO nato a PALERMO il 03/04/1976 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 13 settembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo dell'1-2-2022, che aveva condannato Rettino Domenico alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di estorsione, danneggiamento e violazione dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare. 1.2 ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quali si deduce violazione di legge in relazione alla omessa applicazione al caso in esame della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.proc.pen. appare meramente reiterativo di aspetti già devoluti all'analisi della corte di appello ed adeguatamente respinti sulla base di corrette valutazioni in punto di diritto stante che la coabitazione e convivenza nel caso in esame doveva certamente essere esclusa alla luce del provvedimento di allontanamento da quella abitazione che proprio impediva al Rettino la frequentazione del nucleo familiare della sorella (vedi sentenza impugnata pagina 4); 1.3 che manifestamente infondate e reiterative appaiono le ulteriori doglianze relative alla negazione delle attenuanti generiche, motivata correttamente dalla corte di appello in ragione della negativa personalità dell'imputato/ ed al riconoscimento della recidiva fondata sulla reiterazione di condotte delittuose anche in violazione di misure cautelari indicative di maggiore pericolosità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2 maggio 2023 IL CONSIGLIERE EST. riliio,P0-rdO—' AitiL u IL PRESIDENTE Anna Maria De Santis Ìiii D E POSITATA CINC:EL, ERI:\ 2 9 MA 2023 IL