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Ordinanza — n. 23508/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23508/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23508/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZISA MAICOL nato a VITTORIA il 29/03/1993 VIZZINI ALESSANDRO nato a NOTO il 02/09/1992 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO . 1.1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 4 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Siracusa del 26-3-2021, rideterminava la pena inflitta a Zisa Maicol in ordine ai reati di furto e rapina aggravata in anni 5, mesi 8 cli reclusione ed C 1200,00 di multa ed a Vizzini Alessandro ritenuto colpevole del solo concorso in rapina in anni 3, mesi 4 di reclusione ed C 1000 di multa. 1.2 Ritenuto che il motivo di ricorso avanzato nell'interesse dello Zisa e con il quale si deduce la riconducibilità dei fatti all'ipotesi dell'esercizio arbitrario avendo l'imputato agito al fine di recuperare somme di denaro perse al gioco nelle macchinette installate presso l'esercizio della persona offesa reitera doglianze già confutate dalla corte di appello ila quale ha sottolineato come tale ricostruzione appaia sofrnita di adeguati elementi di riscontro e c:onfligga con una serie di elementi di fatto tutti logicamente esposti alel pagine 4-5 dell'impugnata pronuncia; che manifestamente infondato e reiterativo appare anche il motivo in punto giudizio di bilanciamento posto che la corte di merito ha sottolineato plurimi elementi oggettivi e soggettivi posti a fondamento della conferma della valutazione di equivalenza; 1.3 ritenuto che il primo motivo del ricorso del Vizzini che deduce travisamento della prova costituita dal materiale promanante dalle intercettazioni propone una lettura alternativa di elementi di prova interpretata in senso conforme dai giudici di merito attraverso l'attribuzione di significati alternativi alle frasi promanate dal ricorrente all'indirizzo della p.o.; - che anche il secondo motivo con il quale si deduce violazione di legge vizio di moti,hvazione in ordine alla affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel fatto di rapina consumata dal coimputato Zisa reitera ancora una volta una difesa già confutata in sede di appello ove è stata evidenziata la condotta concorsuale del predetto imputate i manifestata attraverso la piena adesione all'attività predatoria dello Zisa; che altresì reiterativo appare il motivo in punto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. esclusa dalla corte di appello con diffuse argomentazioni esposte a pagina 7 della pronuncia ove si sottolinea la partecipazione all'azione violenta e minacciosa in danno della p.o. con conseguente impossibilità di ritenere il concorso di minima importanza;

Regesto Legislator

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art. 114 cod.pen; Ordinanza — n. 23508/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 4 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Siracusa del 26-3-2021, rideterminava la pena inflitta a Zisa Maicol in ordine ai reati di furto e rapina aggravata in anni 5, mesi 8 cli reclusione ed C 1200,00 di multa ed a Vizzini Alessandro ritenuto colpevole del solo concorso in rapina in anni 3, mesi 4 di reclusione ed C 1000 di multa. 1.2 Ritenuto che il motivo di ricorso avanzato nell'interesse dello Zisa e con il quale si deduce la riconducibilità dei fatti all'ipotesi dell'esercizio arbitrario avendo l'imputato agito al fine di recuperare somme di denaro perse al gioco nelle macchinette installate presso l'esercizio della persona offesa reitera doglianze già confutate dalla corte di appello ila quale ha sottolineato come tale ricostruzione appaia sofrnita di adeguati elementi di riscontro e c:onfligga con una serie di elementi di fatto tutti logicamente esposti alel pagine 4-5 dell'impugnata pronuncia; che manifestamente infondato e reiterativo appare anche il motivo in punto giudizio di bilanciamento posto che la corte di merito ha sottolineato plurimi elementi oggettivi e soggettivi posti a fondamento della conferma della valutazione di equivalenza; 1.3 ritenuto che il primo motivo del ricorso del Vizzini che deduce travisamento della prova costituita dal materiale promanante dalle intercettazioni propone una lettura alternativa di elementi di prova interpretata in senso conforme dai giudici di merito attraverso l'attribuzione di significati alternativi alle frasi promanate dal ricorrente all'indirizzo della p.o.; - che anche il secondo motivo con il quale si deduce violazione di legge vizio di moti,hvazione in ordine alla affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel fatto di rapina consumata dal coimputato Zisa reitera ancora una volta una difesa già confutata in sede di appello ove è stata evidenziata la condotta concorsuale del predetto imputate i manifestata attraverso la piena adesione all'attività predatoria dello Zisa; che altresì reiterativo appare il motivo in punto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. esclusa dalla corte di appello con diffuse argomentazioni esposte a pagina 7 della pronuncia ove si sottolinea la partecipazione all'azione violenta e minacciosa in danno della p.o. con conseguente impossibilità di ritenere il concorso di minima importanza;

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito responsabilità penale azione civile furto di lieve entità commisurazione della pena per rapina circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZISA MAICOL nato a VITTORIA il 29/03/1993 VIZZINI ALESSANDRO nato a NOTO il 02/09/1992 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO . 1.1 La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 4 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Siracusa del 26-3-2021, rideterminava la pena inflitta a Zisa Maicol in ordine ai reati di furto e rapina aggravata in anni 5, mesi 8 cli reclusione ed C 1200,00 di multa ed a Vizzini Alessandro ritenuto colpevole del solo concorso in rapina in anni 3, mesi 4 di reclusione ed C 1000 di multa. 1.2 Ritenuto che il motivo di ricorso avanzato nell'interesse dello Zisa e con il quale si deduce la riconducibilità dei fatti all'ipotesi dell'esercizio arbitrario avendo l'imputato agito al fine di recuperare somme di denaro perse al gioco nelle macchinette installate presso l'esercizio della persona offesa reitera doglianze già confutate dalla corte di appello ila quale ha sottolineato come tale ricostruzione appaia sofrnita di adeguati elementi di riscontro e c:onfligga con una serie di elementi di fatto tutti logicamente esposti alel pagine 4-5 dell'impugnata pronuncia; che manifestamente infondato e reiterativo appare anche il motivo in punto giudizio di bilanciamento posto che la corte di merito ha sottolineato plurimi elementi oggettivi e soggettivi posti a fondamento della conferma della valutazione di equivalenza; 1.3 ritenuto che il primo motivo del ricorso del Vizzini che deduce travisamento della prova costituita dal materiale promanante dalle intercettazioni propone una lettura alternativa di elementi di prova interpretata in senso conforme dai giudici di merito attraverso l'attribuzione di significati alternativi alle frasi promanate dal ricorrente all'indirizzo della p.o.; - che anche il secondo motivo con il quale si deduce violazione di legge vizio di moti,hvazione in ordine alla affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel fatto di rapina consumata dal coimputato Zisa reitera ancora una volta una difesa già confutata in sede di appello ove è stata evidenziata la condotta concorsuale del predetto imputate i manifestata attraverso la piena adesione all'attività predatoria dello Zisa; che altresì reiterativo appare il motivo in punto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. esclusa dalla corte di appello con diffuse argomentazioni esposte a pagina 7 della pronuncia ove si sottolinea la partecipazione all'azione violenta e minacciosa in danno della p.o. con conseguente impossibilità di ritenere il concorso di minima importanza;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2 maggio 2023 IL CONSIGLIERE EST. • aii, Pardo t, , , te a) j( IL PRESIDENTE Anna Maria De Santis D E POSI -- IN CANCLIA 2 g MA