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Ordinanza — n. 23505/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23505/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23505/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCONE DARIO nato a CASERTA il 15/03/1978 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 novembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 14 aprile 2022, nei confronti di Boccone Dario, confermava la condanna per il reato di estorsione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 392 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, nonché pagine 5 e 6 di quella di primo grado, in cui è stata evidenziata la non debenza delle somme sottratte dal prevenuto alla madre, senza che alcuno spazio potesse dunque trovare la fattispecie di esercizio arbitrario, né l'invocata esimente di cui all'art. 649 cod. pen., trattandosi di estorsione consumata);

Regesto Legislator

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art. 392 cod. pen, art. 649 cod. pen; Ordinanza — n. 23505/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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responsabilità per colpa assunzione esterna di debito inesigibile malgrado lesioni salute pena pecuniaria non riscuotibile responsabilità per debiti ereditari immunità totale

Disposizioni normative citate

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art. 392 cod. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 392 cod.
art. 649 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCONE DARIO nato a CASERTA il 15/03/1978 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 novembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 14 aprile 2022, nei confronti di Boccone Dario, confermava la condanna per il reato di estorsione, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 392 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, nonché pagine 5 e 6 di quella di primo grado, in cui è stata evidenziata la non debenza delle somme sottratte dal prevenuto alla madre, senza che alcuno spazio potesse dunque trovare la fattispecie di esercizio arbitrario, né l'invocata esimente di cui all'art. 649 cod. pen., trattandosi di estorsione consumata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2