Ordinanza — n. 23504/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI POMI MASSIMO nato a TORINO il 05/01/1976 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 14 gennaio 2022, nei confronti di Li Pomi Massimo, in relazione al reato di estorsione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, e ne invoca la derubricazione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ricostruito i fatti, evidenziando la non debenza della somma corrisposta dalla vittima, così escludendo la sussistenza dei presupposti del delitto di esercizio arbitrario);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 23504/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato ancora al proposito che le somme richieste facevano comunque riferimento ad un prestito usurario e quindi sfornito di qualsiasi tutela giuridica tale da potere qualificare i fatti ex art. 393 cod.pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost.,. n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI POMI MASSIMO nato a TORINO il 05/01/1976 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 14 gennaio 2022, nei confronti di Li Pomi Massimo, in relazione al reato di estorsione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, e ne invoca la derubricazione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente non si confronta (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ricostruito i fatti, evidenziando la non debenza della somma corrisposta dalla vittima, così escludendo la sussistenza dei presupposti del delitto di esercizio arbitrario);
Rilevato ancora al proposito che le somme richieste facevano comunque riferimento ad un prestito usurario e quindi sfornito di qualsiasi tutela giuridica tale da potere qualificare i fatti ex art. 393 cod.pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost.,. n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm