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Ordinanza — n. 23502/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23502/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23502/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO MARCO nato a NAPOLI il 18/06/1992 GUADAGNUOLO ANGELO nato a NAPOLI il 17/11/1989 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, in data 28 odobre 2021, nei confronti di Esposito Marco e Guadagnolo Angelo, confermava la condanna per i reati di rapina (tentata e consumata) e sequestro di persona, e riduceva la pena inflitta dal primo giudice, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si contesta una violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio a questi riservato, risulta manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), situazione non sussistente nel caso di specie ove la pena base censurata nel ricorso è stata fissata in misura di poco superiore al minimo edittale, in considerazione della significatività del fatto (si veda pagina 5 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23502/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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gravità della pena adeguamento della pena pena sproporzionata errore nella commisurazione della pena individualizzazione della commisurazione penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO MARCO nato a NAPOLI il 18/06/1992 GUADAGNUOLO ANGELO nato a NAPOLI il 17/11/1989 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, in data 28 odobre 2021, nei confronti di Esposito Marco e Guadagnolo Angelo, confermava la condanna per i reati di rapina (tentata e consumata) e sequestro di persona, e riduceva la pena inflitta dal primo giudice, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si contesta una violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio a questi riservato, risulta manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), situazione non sussistente nel caso di specie ove la pena base censurata nel ricorso è stata fissata in misura di poco superiore al minimo edittale, in considerazione della significatività del fatto (si veda pagina 5 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 I Consigliere e sore I