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Ordinanza — n. 23501/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23501/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23501/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC SILVIA nato a MONTEBELLUNA il 04/07/1986 SALKANOVIC RAMBO nato il 14/06/1986 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 14 ottobre 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Torino in data 1 marzo 2021, nei confronti di Hadzovic Silvia e Salkanovic Rambo, concessa al secondo la diminuente di cui all'art. 116 cod.pen. rideterminava nei confronti dello stesso la pena in anni 2 di reclusione ed C 600,00 di multa, confermando la sanzione inflitta in primo grado alla prima e pari ad anni 2, mesi 10 di reclusione ed C 1600,00 di multa in ordine ai delitti di rapina e violenza a pubblic:o ufficiale.

Regesto Legislator

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art. 116 cod.pen, art. 114 cod.pen; Ordinanza — n. 23501/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Torino in data 1 marzo 2021, nei confronti di Hadzovic Silvia e Salkanovic Rambo, concessa al secondo la diminuente di cui all'art. 116 cod.pen. rideterminava nei confronti dello stesso la pena in anni 2 di reclusione ed C 600,00 di multa, confermando la sanzione inflitta in primo grado alla prima e pari ad anni 2, mesi 10 di reclusione ed C 1600,00 di multa in ordine ai delitti di rapina e violenza a pubblic:o ufficiale.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ricusazione del pubblico ministero scemata imputabilità azione di rivendicazione usurpazione d'identità azione di riconoscimento di debito

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod.pen
del Tribunale di Torino in data 1 marzo 2021, nei confronti di Hadzovic Silvia e Salkanovic Rambo, concessa al secondo la diminuente di cui all'art. 116 cod.pen.
art. 114 cod.pen
Rilevato ancora che analogamente reiterativa appare la doglianza con la quale si richiede la concessione della attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC SILVIA nato a MONTEBELLUNA il 04/07/1986 SALKANOVIC RAMBO nato il 14/06/1986 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 14 ottobre 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Torino in data 1 marzo 2021, nei confronti di Hadzovic Silvia e Salkanovic Rambo, concessa al secondo la diminuente di cui all'art. 116 cod.pen. rideterminava nei confronti dello stesso la pena in anni 2 di reclusione ed C 600,00 di multa, confermando la sanzione inflitta in primo grado alla prima e pari ad anni 2, mesi 10 di reclusione ed C 1600,00 di multa in ordine ai delitti di rapina e violenza a pubblic:o ufficiale.

Rilevato che il motivo di ricorso avanzato nell'interesse della Hadzovic è palesemente generico ed aspecifico poiché non si confronta con alcuna delle valide argomentazioni esposte dal giudice di appello nella sentenza impugnata a pagina 9 ove viene sottolineata la natura violenta dell'azione posta in essere ai danni dei pubblici ufficiali che li avevano sorpresi intenti a sottrarre materiale di proprietà di altri; Rilevato poi che il motivo di ricorso avanzato nell'interesse del Salkanovic reitera doglianze in punto individuazione dell'imputato a fronte di una doppia affermazione di colpevolezza conforme nei gradi di merito del giudizio abbreviato e nel contesto delle cui motivazioni sono stati espressi i plurimi argomenti sulla base dei quali ritenere certo il riconoscimento operato dagli agenti anche del predetto ricorrente quale coautore della illecita sottrazione;

Rilevato ancora che analogamente reiterativa appare la doglianza con la quale si richiede la concessione della attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. già disattesa dal giudice di appello con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso non si confronta adeguatamente; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere ste sore Il P