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Ordinanza — n. 23500/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23500/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VASSALLO ALBERTO nato a ERICE il 07/12/1970 CAMMARERI IGNAZIO nato a ERICE il 01/04/1981 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .

Regesto Legislator

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art. 116 cod.pen; Ordinanza — n. 23500/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere diichiaratO inammissibili, con la conseguente " l '9 condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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assenza di persecuzione allontanamento nonostante motivi di salute censura formulata in modo carente perizia medica insufficiente guida nonostante revoca della patente censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod.pen
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 14 luglio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trapani in data 12 aprile 2021, nei confronti di Vassallo Alberto e Cammareri Patrizio, concessa al primo la diminuente di cui all'art. 116 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VASSALLO ALBERTO nato a ERICE il 07/12/1970 CAMMARERI IGNAZIO nato a ERICE il 01/04/1981 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 14 luglio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trapani in data 12 aprile 2021, nei confronti di Vassallo Alberto e Cammareri Patrizio, concessa al primo la diminuente di cui all'art. 116 cod.pen. rideterminava nei confronti dello stesso la pena in anni 3 di reclusone ed C 600,00 di multa, confermando la sanzione inflitta in primo grado al secondo e pari ad anni 5 di reclusione ed C 1000,00 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso avanzato nell'interesse del Vassallo e con il quale si lamenta vizio della sentenza impugnata in relazione al mancato rinvia dell'udienza del 14-7-22 appare generico nella misura in cui non si confronta con l'ordinanza di rigetto pronunciata dalla corte di appello in pari data ed appare anche proposto in violazione del principio di autosufficienza non allegando né il verbale dell'udienza né la copia del certificato medico;

Rilevato poi che il secondo motivo avanzato dal Vassallo ed il primo motivo del ricorso Cannmareri reiterano doglianze in punto affermazione di penale responsabilità degli imputati sotto il profilo della qualificazione giuridica meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali si è evidenziata l'inequivocabile connotazione violenta dell'azione pasta in essere a bordo dell'autovettura dai due correi quando tentavano di darsi alla fuga benché scoperti dalle forze di polizia; che peraltro il Vassallo ha anche ottenuto in sede di appello proprio la concessione dell'invocata attenuante di cui all'art. 116 cod.pen.;

Rilevato ancora che analogamente reiterativa appare la doglianza avanzata con il secondo motivo del ricorso Cammareri stante che la corte di appello ha proceduto alla corretta esclusione della richiesta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. in ragione della natura plurioffensiva del delitto di rapina; che infine del tutto generico è il motivo proposto nell'interesse del Vassallo in relazione alla pena inflitta ,determinata dal giudice di merito in misura prossima ai minimi edittali ed in applicazione dei poteri discrezionali allo stesso riconosciuti;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere diichiaratO inammissibili, con la conseguente " l '9 condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere tenso