Ordinanza — n. 23499/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIC ALEKSANDAR nato il 14/07/1985 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 3 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 29 aprile 2022, nei confronti di Ilic Aleksandar, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che genericamente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha correttamente escluso l'attenuante sulla base del dato assorbente della non irrisorietà della somma sottratta alla vittima, evocativo di un pregiudizio cagionato non certamente minimo (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695);
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 23499/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIC ALEKSANDAR nato il 14/07/1985 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 3 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 29 aprile 2022, nei confronti di Ilic Aleksandar, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 I. 110/1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che genericamente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha correttamente escluso l'attenuante sulla base del dato assorbente della non irrisorietà della somma sottratta alla vittima, evocativo di un pregiudizio cagionato non certamente minimo (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695);
Considerato che la seconda doglianza, che lamenta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere est sore Il President