Cassation court dismisses appeal on fraud conviction due to lack of admissibility and unsupported mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cavaliere Daniele inadmissible, upholding the second-instance conviction for fraud. The appellant argued that the first-instance judgment relied solely on documentary evidence and failed to recognize a statutory mitigating circumstance. The court rejected these claims, noting the lower courts correctly inferred guilt from the defendant's receipt of profits via a Postepay card and properly excluded the mitigating factor due to the severity of the harm caused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the court of appeal with correct legal reasoning, and a mitigating circumstance is excluded when the prejudice inflicted is not trivial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE DANIELE nato a OSIO SOTTO il 10/11/1970 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO-IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 6 settembre 2021, nei confronti di Cavaliere Daniele, in relazione a due episodi di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta come l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si sia fondata sulla sola documentazione acquisita, risulta manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici a pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal fatto che il profitto fosse stato da questi riscosso per il tramite della carta Postepay a lui intestata, senza alcun pregio per le deduzioni difensive in ordine all'acquisizione della documentazione bancaria, pienamente utilizzabile;
Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto la corte di appello a pagina 4 ha correttamente escluso l'attenuante sulla base della valutazione, insindacabile in questa sede, in termini di non irrisorietà del pregiudizio arrecato alle persone offese; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere est sore Il Presi