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Ordinanza — n. 23496/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23496/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DEVIS nato a BOLOGNA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; - La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 21 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 29 gennaio 2019, nei confronti di Debarre Devis, in relazione ai reati di tentata rapina e furto in abitazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la nullità della motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra í requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23496/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali mancata prova di parzialità cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DEVIS nato a BOLOGNA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; -

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 21 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 29 gennaio 2019, nei confronti di Debarre Devis, in relazione ai reati di tentata rapina e furto in abitazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la nullità della motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra í requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere e Il