Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23494/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23494/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA LUIGI nato a NAPOLI il 07/04/1981 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 7 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena, in data 10 ottobre 2018, nei confronti di Perrella Luigi, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e riqualificava il fatto contestato al capo A dell'imputazione nel reato di cui all'art. 517 cod. pen., rideterminando la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen, art. 517 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha ampiamente argomentato in ordine alla colpevolezza del prevenuto per entrambi i fatti contestati, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
prova liberatoria prove tardive messa in libertà provvisoria restituzione del termine scaduto disdetta in periodo di prova produzione di documenti probatori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 7 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena, in data 10 ottobre 2018, nei confronti di Perrella Luigi, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 517 cod. pen
e riqualificava il fatto contestato al capo A dell'imputazione nel reato di cui all'art. 517 cod. pen., rideterminando la pena inflitta dal primo giudice.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA LUIGI nato a NAPOLI il 07/04/1981 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 7 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena, in data 10 ottobre 2018, nei confronti di Perrella Luigi, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e riqualificava il fatto contestato al capo A dell'imputazione nel reato di cui all'art. 517 cod. pen., rideterminando la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha ampiamente argomentato in ordine alla colpevolezza del prevenuto per entrambi i fatti contestati, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres