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Ordinanza — n. 23492/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being too generic and failing to cite specific court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Capuano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for receiving stolen goods, resisting a public official, and property damage, but his arguments were deemed too vague. The court rejected the claims because they did not specifically address the reasoning found in the appellate judgment, violating the requirement for precise legal challenges.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are too generic and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity cassation procedure failure to cite reasoning consumo di canapa ripudiazione risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 22/11/1968 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN D/RITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 1 febbraio 2022, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Foggia in data 26 febbraio 2019, che aveva condannato Antonio Capuano alla pena di giustizia per i reati di ricettazione (capo A), resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e danneggiamento (capo C). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta erronea qualificazione giuridica della condotta di cui al capo A), è del tutto aspecifico in quanto non si confronta con le argomentate conclusioni della sentenza di appello (v. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), non potendosi poi in alcun modo giustificare le valutazioni in fatto operate dal ricorrente finalizzate ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità;

Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione al delitto di cui al capo C), è del tutto aspecifico, non confrontandosi ancora una volta con le argomentazioni della Corte territoriale (v. pagg. 6 e 7 della sentenza di appello); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C