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Ordinanza — n. 23490/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23490/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23490/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHAO SALVATORE nato a MANDURIA il 15/04/1979 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 21 novembre 2021, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Taranto in data 6 dicembre 2021, riduceva la pena inflitta a Salvatore Raho in relazione al reato di ricettazione nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta erronea qualificazione giuridica delle condotte materiali poste in essere dal ricorrente è del tutto aspecifico in quanto non si confronta con le argomentate conclusioni della sentenza di appello secondo cui la totale assenza di illustrazione della modalità attraverso la quale la ricezione di quel bene era avvenuta preclude alla Corte qualsivoglia valutazione funzionale a considerare integrata la più tenue ipotesi contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen. (v. pag. 6 della sentenza di appello), non potendosi poi in alcun modo giustificare le valutazioni in fatto operate dal ricorrente finalizzate ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23490/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricettazione prove acquisite illegalmente scemata imputabilità favoreggiamento ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
per procedere al richiesto giudizio di prevalenza ed ha rideterminato la pena, emendando l'errore dei primo giudice, conformandola ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHAO SALVATORE nato a MANDURIA il 15/04/1979 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 21 novembre 2021, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Taranto in data 6 dicembre 2021, riduceva la pena inflitta a Salvatore Raho in relazione al reato di ricettazione nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta erronea qualificazione giuridica delle condotte materiali poste in essere dal ricorrente è del tutto aspecifico in quanto non si confronta con le argomentate conclusioni della sentenza di appello secondo cui la totale assenza di illustrazione della modalità attraverso la quale la ricezione di quel bene era avvenuta preclude alla Corte qualsivoglia valutazione funzionale a considerare integrata la più tenue ipotesi contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen. (v. pag. 6 della sentenza di appello), non potendosi poi in alcun modo giustificare le valutazioni in fatto operate dal ricorrente finalizzate ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità;

Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata recidiva è del tutto aspecifico, non confrontandosi con le argomentazioni della Corte territoriale che ha riconosciuto l'esistenza del divieto normativo di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. per procedere al richiesto giudizio di prevalenza ed ha rideterminato la pena, emendando l'errore dei primo giudice, conformandola ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (v. pag. 7 della sentenza di appello);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres