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Ordinanza — n. 23488/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23488/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23488/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO VINCENZO nato a CANICATTI il 25/08/1986 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 21 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in data 27 ottobre 2020, nei confronti di Curto Vincenzo, in relazione ai reati di danneggiamento e minaccia. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23488/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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incidente stradale velocità eccessiva violazione del segnale luminoso causalità dell'infortunio infrazione al codice della strada reato di pirateria della strada
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO VINCENZO nato a CANICATTI il 25/08/1986 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 21 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in data 27 ottobre 2020, nei confronti di Curto Vincenzo, in relazione ai reati di danneggiamento e minaccia. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha evidenziato come la colpevolezza del prevenuto emergesse pacificamente dall'attendibile racconto della persona offesa, riscontrato dalla diretta percezione dei fatti da parte delle forze dell'ordine, non indica gli elementi che sona alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere tensore Il Presi