Ordinanza — n. 23487/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZI VINCENZO nato a BARI il 12/09/1972 CISTERNINO MASSIMILIANO nato a BARI il 06/04/1991 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23487/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia, nell'interesse del Cisternino, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla valutazione degli elementi oggettivi del reato, oltre ad essere del tutto aspecifico è anche generico, limitandosi a contestare in termini astratti le valutazioni dei giudici di merito (v. pagg. 6 e 7 della sentenza di appello); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZI VINCENZO nato a BARI il 12/09/1972 CISTERNINO MASSIMILIANO nato a BARI il 06/04/1991 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 26 ottobre 2021, in riforma della pronuncia resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 10 ottobre 2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Francesco Rizzi per intervenuta morte dell'imputato, confermando la sentenza impugnata nei confronti di Vincenzo Rizzi e di Massimiliano Cisternino per i reati di riciclaggio in concorso, rispettivamente loro ascritti ai capi A) e B). Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazicne di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso di persone nel reato è del tutto aspecifico in quanto non si confronta con le argomentate conclusioni della sentenza di appello (v. pagg. 5 e 6 della sentenza di appello), richiamando valutazioni in fatto finalizzate ad una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità;
Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia, nell'interesse del Cisternino, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla valutazione degli elementi oggettivi del reato, oltre ad essere del tutto aspecifico è anche generico, limitandosi a contestare in termini astratti le valutazioni dei giudici di merito (v. pagg. 6 e 7 della sentenza di appello); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden