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Ordinanza — n. 23485/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23485/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23485/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODINAKU IGLAND nato il 27/04/1990 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 19 settembre 2022, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sent. n. 14729 del 7 aprile 2022), in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Gela, in data 18 giugno 2020, rideterminava la pena da irrogare a Bodinaku Igland in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, CdS (con recidiva nel biennio), nella misura di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 2.000 di ammenda. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per essere il reato originariamente ascritto depenalizzato ad opera del d.lgs. 8/2016 è manifestamente infondato, in presenza di fattispecie che, come riconosciuto anche dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione, non risulta depenalizzata e punita con la pena dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23485/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, in quanto detto termine risulta maturato dopo la sentenza di appello (il reato è stato commesso il 5 febbraio 2016) ed in presenza di ricorso inammissibile, detta causa estintiva non può essere più rilevata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda sanzioni penali pena pecuniaria sospesa adeguamento della pena indennizzo per carcerazione preventiva spese di detenzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODINAKU IGLAND nato il 27/04/1990 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 19 settembre 2022, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sent. n. 14729 del 7 aprile 2022), in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Gela, in data 18 giugno 2020, rideterminava la pena da irrogare a Bodinaku Igland in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, CdS (con recidiva nel biennio), nella misura di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 2.000 di ammenda. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per essere il reato originariamente ascritto depenalizzato ad opera del d.lgs. 8/2016 è manifestamente infondato, in presenza di fattispecie che, come riconosciuto anche dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione, non risulta depenalizzata e punita con la pena dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, in quanto detto termine risulta maturato dopo la sentenza di appello (il reato è stato commesso il 5 febbraio 2016) ed in presenza di ricorso inammissibile, detta causa estintiva non può essere più rilevata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden