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Ordinanza — n. 23482/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23482/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23482/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDELLI CLAUDIO nato a RAGUSA il 31/05/1990 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa, in data 27 settembre 2017, nei confronti di Verdelli Claudio, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, oltre a contenere censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, si limita a riproporre questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato come la colpevolezza del prevenuto emergesse dal rinvenimento nella sua disponibilità della scheda SIM che era stata inserita nel telefono provento di furto nel periodo immediatamente successivo alla commissione dell'illecito, senza che alcuna plausibile giustificazione fosse stata offerta; che analoghi motivi manifestamente infondati sono stati reiterati nella memoria depositata prima dell'udienza;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23482/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente imputazione di furto reati contro la sfera personale riservata favoreggiamento diritto di non autoincriminarsi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDELLI CLAUDIO nato a RAGUSA il 31/05/1990 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa, in data 27 settembre 2017, nei confronti di Verdelli Claudio, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, oltre a contenere censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, si limita a riproporre questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato come la colpevolezza del prevenuto emergesse dal rinvenimento nella sua disponibilità della scheda SIM che era stata inserita nel telefono provento di furto nel periodo immediatamente successivo alla commissione dell'illecito, senza che alcuna plausibile giustificazione fosse stata offerta; che analoghi motivi manifestamente infondati sono stati reiterati nella memoria depositata prima dell'udienza;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 ' Il Consigliere estensore .\..1 Il Presidente