Ordinanza — n. 23481/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARCANGELO nato a ROMA il 06/09/1976 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATTO-E La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 29 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Siracusa, in data 13 luglio 2016, nei confronti di Bevilacqua Arcangelo, confermava la condanna per il reato di truffa, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato e il diniego della sospensione condizionale, oltre all'evidente genericità, tale da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, contengono doglianze che non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in relazione alla sospensione condizionale si vedano Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23481/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 22533 del 25/10/2018-dep. 2019, Salerno Francesco, Rv. 275376; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni Maurizio, Rv. 276596 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARCANGELO nato a ROMA il 06/09/1976 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATTO-E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 29 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Siracusa, in data 13 luglio 2016, nei confronti di Bevilacqua Arcangelo, confermava la condanna per il reato di truffa, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato e il diniego della sospensione condizionale, oltre all'evidente genericità, tale da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, contengono doglianze che non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in relazione alla sospensione condizionale si vedano Sez.
U, n. 22533 del 25/10/2018-dep. 2019, Salerno Francesco, Rv. 275376; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni Maurizio, Rv. 276596 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere tensore Il Presiden