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Ordinanza — n. 23480/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23480/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23480/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO ANNA nato a NAPOLI il 19/05/2001 PALMIERI MARIO nato a NAPOLI il 11/11/1996 avverso la sentenza del 12/10/2022 del GIUDICE DI PACE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . Il giudice di pace di Napoli, con sentenza in data 12 ottobre 2022, condannava Esposito Anna e Palmieri Mario alla pena di euro 200,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui all'art.633 cod. pen. Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, che contesta l'affermazione di penale responsabilità degli stessi, contiene censure in fatto, non sindacabili dunque in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha logicamente individuato nella condotta posta in essere dai prevenuti, come risultante dall'istruttoria, tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato, avendo questi invaso l'immobile al fine di occuparlo abusivamente, a nulla rilevando la successiva intenzione di regolarizzare l'occupazione;

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 23480/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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azione di manutenzione immobile occupato diritto d'abitazione violazione di domicilio rinuncia all'espropriazione intenzione di stabilirsi durevolmente

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
Considerato che la seconda doglianza, con cui si censura il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO ANNA nato a NAPOLI il 19/05/2001 PALMIERI MARIO nato a NAPOLI il 11/11/1996 avverso la sentenza del 12/10/2022 del GIUDICE DI PACE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

. Il giudice di pace di Napoli, con sentenza in data 12 ottobre 2022, condannava Esposito Anna e Palmieri Mario alla pena di euro 200,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui all'art.633 cod. pen. Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, che contesta l'affermazione di penale responsabilità degli stessi, contiene censure in fatto, non sindacabili dunque in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha logicamente individuato nella condotta posta in essere dai prevenuti, come risultante dall'istruttoria, tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato, avendo questi invaso l'immobile al fine di occuparlo abusivamente, a nulla rilevando la successiva intenzione di regolarizzare l'occupazione;

Considerato che la seconda doglianza, con cui si censura il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., oltre a dedurre argomenti la cui valutazione implica apprezzamenti di merito, risulta manifestamente infondata, in quanto contrastante con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, peraltro richiamata dal primo giudice (sul punto, si veda anche Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019. - dep. 2020, Tortorici Francesca, Rv. 278520); Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta, è manifestamente infondato nonché proposto in assenza di interesse, in quanto nel caso in esame la pena inflitta nella sola misura pecuniaria di C 200,00 di multa risulta inferiore al minimo assoluto edittale così che alcun interesse hanno le parti a dedurre tale vizio;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr