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Ordinanza — n. 23477/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23477/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO MICHELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 19/09/1964 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 21 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 22 settembre 2020, nei confronti di Ambrosio Michele, in relazione al reato di rapina impropria. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata derubricazione del fatto contestato nel delitto di furto aggravato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come sulla base delle attendibili prove dichiarative acquisite fosse pacifica la realizzazione da parte del prevenuto della rapina impropria, avendo questi posto in essere una condotta violenta al fine di procurarsi l'impunità per la precedente sottrazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23477/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 22 settembre 2020, nei confronti di Ambrosio Michele, in relazione al reato di rapina impropria. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata derubricazione del fatto contestato nel delitto di furto aggravato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come sulla base delle attendibili prove dichiarative acquisite fosse pacifica la realizzazione da parte del prevenuto della rapina impropria, avendo questi posto in essere una condotta violenta al fine di procurarsi l'impunità per la precedente sottrazione;

Parole chiave

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furto di lieve entità rapina imputazione di furto infrazione privilegiata scippo favoreggiamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO MICHELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 19/09/1964 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 21 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 22 settembre 2020, nei confronti di Ambrosio Michele, in relazione al reato di rapina impropria. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata derubricazione del fatto contestato nel delitto di furto aggravato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione della vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come sulla base delle attendibili prove dichiarative acquisite fosse pacifica la realizzazione da parte del prevenuto della rapina impropria, avendo questi posto in essere una condotta violenta al fine di procurarsi l'impunità per la precedente sottrazione;

Considerato che la seconda doglianza, che contesta il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha fissato la pena in misura minima, congruamente motivando il diniego delle generiche in ragione dei precedenti penali gravanti sull'imputato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02), non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;

Osservato altresì che la sospensione condizionale della pena, solo enunciata nel secondo motivo di ricorso, non risulta essere stata richiesta in appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018-dep. 22/05/2019, Salerno Francesco, Rv. 275376; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni Maurizio, Rv. 276596 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore I