Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23475/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23475/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23475/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIA ANTONELLO nato a PRAIA A MARE il 13/06/1971 avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 20 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento, in data 17 giugno 2020, nei confronti di Marsiglia Antonello, confermava la condanna per il reato di truffa, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il riferimento operato dal secondo giudice a pagina 6 all'estrema vantaggiosità del prezzo della merce offerta e poi non corrisposta costituisce dato inequivoco del raggiro realizzato dal prevenuto per adescare la vittima e dunque chiaro indice dell'intento truffaldino, senza alcuno spazio per l'integrazione di un mero inadempimento contrattuale;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23475/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa truffa per mestiere prezzo eccessivo pena pecuniaria non riscuotibile ricorso per inadempienza truffa all'assistenza sociale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIA ANTONELLO nato a PRAIA A MARE il 13/06/1971 avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 20 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento, in data 17 giugno 2020, nei confronti di Marsiglia Antonello, confermava la condanna per il reato di truffa, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, il riferimento operato dal secondo giudice a pagina 6 all'estrema vantaggiosità del prezzo della merce offerta e poi non corrisposta costituisce dato inequivoco del raggiro realizzato dal prevenuto per adescare la vittima e dunque chiaro indice dell'intento truffaldino, senza alcuno spazio per l'integrazione di un mero inadempimento contrattuale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente