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Ordinanza — n. 23474/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23474/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23474/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI FRANCO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 23/02/1964 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 23 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Padova, in data 27 ottobre 2016, nei confronti di Gabrielli Franco, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.), e dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di furto, a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., così riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Regesto Legislator

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art. 493-ter cod. pen; Ordinanza — n. 23474/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Padova, in data 27 ottobre 2016, nei confronti di Gabrielli Franco, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.), e dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di furto, a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., così riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Parole chiave

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motivi di cassazione circostanze attenuanti allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione rinuncia alla motivazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 493-ter cod. pen
231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.), e dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di furto, a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI FRANCO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 23/02/1964 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 23 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Padova, in data 27 ottobre 2016, nei confronti di Gabrielli Franco, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.), e dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di furto, a seguito dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., così riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dalla corte di appello a pagina 4 ai numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, peraltro anche per reati della stessa specie di quello per cui si procede, nonché all'assenza di resipiscenza, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);

Considerato altresì che la recidiva contestata, la cui prevalenza sulle generiche sarebbe in ogni caso esclusa dall'art. 69, quarto comma, cod. peri., non risulta essere stata in concreto ritenuta dalla corte di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C