Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23473/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23473/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23473/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCENTINI MARCO nato a ROMA il 18/01/1964 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 ottobre 2022, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 26 aprile 2021 con la quale Marco Lucentini era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione perché ritenuto responsabile di reati di agli artt. 615 -quater cod. pen. (capo A) e 640-ter cod. pen. (capo B), avvinti dal vincolo della continuazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità è, sotto il primo aspetto, del tutto aspecifico (la sentenza evidenzia come risulti pacifico che sulla carta Poste pay del Lucentini fu accreditata la somma di euro 598,00 proveniente da una carta prepagata intestata ad Alberto Gambicchia, operazione che non era stata effettuata da quest'ultimo, risultando altresì incontestato che tra le parti non vi fossero rapporti che giustificassero detto passaggio di denaro: v. pag. 4 della sentenza impugnata) e, sotto il secondo aspetto, evocativo di censure in fatto che propongono una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 615 -quater cod. pen; Ordinanza — n. 23473/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
canoni non corrisposti rateizzazione del debito azione creditoria privilegio di responsabilità risarcimento alle vittime di reati compenso per diritto d'autore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 615 -quater cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 ottobre 2022, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 26 aprile 2021 con la quale Marco Lucentini era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione perché ritenuto responsabile di reati di agli artt. 615 -quater cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCENTINI MARCO nato a ROMA il 18/01/1964 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 ottobre 2022, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 26 aprile 2021 con la quale Marco Lucentini era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione perché ritenuto responsabile di reati di agli artt. 615 -quater cod. pen. (capo A) e 640-ter cod. pen. (capo B), avvinti dal vincolo della continuazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità è, sotto il primo aspetto, del tutto aspecifico (la sentenza evidenzia come risulti pacifico che sulla carta Poste pay del Lucentini fu accreditata la somma di euro 598,00 proveniente da una carta prepagata intestata ad Alberto Gambicchia, operazione che non era stata effettuata da quest'ultimo, risultando altresì incontestato che tra le parti non vi fossero rapporti che giustificassero detto passaggio di denaro: v. pag. 4 della sentenza impugnata) e, sotto il secondo aspetto, evocativo di censure in fatto che propongono una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente