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Ordinanza — n. 23471/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising generic appeal grounds not previously substantiated in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23471/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly address procedural norms regarding the inadmissibility of grievances. The court rejected this, noting the appeal was generic and lacked specific censorial relevance, which was not substantiated in the original appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it raises a question that did not constitute the main object of the appeal grounds in the act of appeal, particularly when the appeal was generic and the new specific censure was not previously substantiated.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic appeal grounds cassation procedure substantiation requirements procedural norms caso di rigore grave limitazione del diritto costituzionale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE MICHELE (CUI 01CLK90) nato a GENOVA il 07/04/1959 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 10/11/2022, dichiarando inammissibile l'appello proposto da Michele Ferrante avverso la sentenza resa dal Tribunale di Genova in data 22/12/2020, ne ha ordinato l'esecuzione, condannando altresì l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali circa la dichiarazione di inammissibilità delle doglianze esposte nell'atto di gravame, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 1 e ss. della sentenza impugnata, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto l'appello generico, in quanto fondato su ragioni apparenti e non sorrette da alcuna pertinenza e specificità censoria, a fronte peraltro di un quadro probatorio granitico e di una motivazione scevra dagli invocati vizi; sicché, dopo la proposizione di un atto di appello del tutto generico, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto precipuo dei motivi di appello contenuti nell'atto di gravame, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso per cassazione (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023 Il