Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of oral discussion request and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The lower court had reduced the sentence for remaining charges after dismissing prescription defenses, but the appellant challenged the lack of oral proceedings and evidentiary logic. The court rejected these arguments because the appellant submitted written conclusions without raising procedural objections and failed to request an oral hearing, thereby legitimizing the non-participated session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 598, 420-bis, 420-ter cod. proc. pen.; Art. 23 comma 4 e 23-bis d.l. n. 137/2020: An appeal is inadmissible if the appellant fails to request an oral discussion or raise procedural objections, legitimizing the lower court's non-participated proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCIOLA MAURIZIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 02/06/1987 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 27/10/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 02/07/2017, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di Maurizio Ciociola in ordine reati di cui ai capi B) e D) dell'imputazione poiché estinti per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena per i restanti capi di imputazione sub A) e C) ex art. 628, commi primo e terzo, cod. pen. nella misura di anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 1.700,00 di multa, confermando nel resto. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza delle norme processuali stabilite appena di nullità in relazione agli artt. 598, 420-bis, 420-ter cod. proc. pen., nonché artt. 23 comma 4 e 23-bis d.l. n. 137/2020 per aver la Corte proceduto in camera di consiglio senza la presenza dell'imputato (detenuto per altra causa), è manifestamente infondato, atteso che dagli atti è emersa prova della notifica all'appellante del decreto di citazione in giudizio; per contro, la difesa ha rassegnato conclusioni scritte senza sollevare eccezione alcuna sul punto, in assenza peraltro di richiesta di discussione orale, che ha pienamente legittimato la Corte territoriale a procedere in camera di consiglio non partecipata; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova scientifica, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto.
Si vedano, in particolare, pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato ampiamente conto del granitico compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato su solidi ed incontestabili elementi, quali le dichiarazioni degli operanti, l'acquisizione dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese dagli impiegati dell'ufficio postale, le deposizioni testimoniali, i verbali di perquisizione e sequestro, gli accertamenti tecnici e finanche i riscontri dei filmati estrapolati dall'impianto di videosorveglianza; talché, a fronte di un quadro probatorio così univoco e completo, l'escussione delle prove a discarico (audizione della madre del ricorrente e ad altro teste, le cui dichiarazioni peraltro sono state ritenute stentate, generiche e contraddittorie) non sono state legittimamente in grado di scalfire l'assunto accusatorio, che ha per contro consentito di ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso, cui si accompagna memoria difensiva in data 14/04/2023, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il