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Ordinanza — n. 23469/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances in a drug trafficking conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23469/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Youssfi Lekbir inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking with a suspended sentence. The appellant argued that the appellate court failed to provide specific reasoning for denying generic mitigating circumstances and imposed an excessive penalty. The court rejected these claims, ruling that the absence of positive evidence justifies denying such circumstances and that the sentence was legally sound within the judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances is legitimate when no positive elements exist, requiring explicit reasoning only when merit is presumed; the penalty must be proportionate to the offense.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking conviction suspended sentence lack of reasoning penal discretion attenuazione della pena condono delle spese procedurali deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano
Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro
271315) eoper altro versoila pena reputata congrua è stata fissata dal giudice, nel legittimo esercizio del proprio potere discrezionale, in prossimità del minimo edittale (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUSSFI LEKBIR nato il 01/01/1973 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO -IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11 ottobre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data 12 ottobre 2020, nei confronti di Youssfi Lekbir, confermava la condanna per il reato di ricettazione, concedendo al prevenuto il beneficio della non menzione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una violazione di legge nella determinazione della pena inflitta, risulta manifestamente infondato in quanto, da un lato secondo il consolidato orientamento di questa Corte, fatto proprio dal secondo giudice, il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315) eoper altro versoila pena reputata congrua è stata fissata dal giudice, nel legittimo esercizio del proprio potere discrezionale, in prossimità del minimo edittale (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere stensore Il Pre