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Ordinanza — n. 23467/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud, citing procedural defects and lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23467/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud against the defendant. The appellant argued for a remand due to procedural delays and issues regarding the victim's capacity, but the court found these grounds manifestly unfounded. The decision emphasized that the defense was present at the appellate hearing and that the factual findings regarding the fraud's execution were logically sound and free from the alleged defects.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b), d) ed e) cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the defense was present at the appellate hearing and the factual findings are logically sound.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraud conviction procedural defects manifestly unfounded defense presence appellate review criminal liability impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b), d) ed e) cod. proc. pen.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDOLINI CARLO nato a MOMO il 21/11/1958 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.1 La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 24 novembre 2020, confermava la sentenza del tribunale di Arezzo del 18-12-2013 che aveva condannato Mandolini Carlo alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa. 1.2 ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'omesso accoglimento dell'istanza di rinvio presentata per l'udienza del 24-11-20 appare manifestamente infondate in relazione alla necessità per la corte di appello di procedere alla definizione del giudizio trattandosi di procedimento che proveniva da molteplici rinvii (4) e per il quale era prossimo il termine di scadenza della prescrizione; considerato pertanto che avuto riguardo a tali circostanze il difensore avrebbe dovuto nominare un sostituto processuale; che peraltro la doglianza appare manifestamente infondata in considerazione della presenza della difesa dell'imputato all'udienza di appello risultante dalla intestazione della sentenza che ne riporta le conclusioni rispetto alla quale il ricorso nulla prospetta; 1.3 ritenuto poi che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione dell'art. 606 lett. b), d) ed e) cod.proc.pen. appare manifestamente infondato e reiteratívo di questioni già devolute alla corte di appello la quale icon motivazione logica e conducente iha sottolineato che le modalità realizzative della truffa dovevano fare escludere la possibilità di ritenere che il Mandolini avesse agito in difetto di capacità di intendere e volere, con valutazione che in quanto fondata su precise circostanze di fatto appare priva del lamentato vizio; che le doglianze in punto responsabilità e relative alla attendibilità della persona offesa fanno riferimento a circostanze mai emerse nel corso dei giudizi di merito; 1.4 che manifestamente infondati appaiono anche i motivi con i quali si deduce violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio perché non tradotto in alcuna illogicità della motivazione rilevante nel giudizio di legittimità ed in ordine alla determinazione della pena determinata in misura prossima ai minimi edittali nella discrezionalità del giudice di merito;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2 maggio 2023 I IL CONSIGLIERE EST. nfzi4Pua r IL PRES