Ordinanza — n. 23463/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOPOLI LUCIO nato a NAPOLI il 29/03/1973 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 25/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 28/05/2021 nei confronti di Lucio Minopoli in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo A), e art. 474 cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità secondo il combinato disposto degli artt. 179, 518, 519, 521 e 522 cod. proc. pen. per asserito difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato atteso che i giudici dell'appello si sono limitati ad una maggiore specificazione della complessa attività di contraffazione posta in essere dal prevenuto, desumibile dall'analisi della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizione del giudizio di appello; ne consegue che non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, il quale può ritenersi violato unicamente nel caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una totale incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: condizioni, queste, sicuramente non ravvisabili nel caso di specie; osservato, pure, che tale doglianza difensiva - oltre ad essere del tutto inconferente ed infondata - risulta anche tardiva, posto che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 23463/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. (capo A), e art. 474 cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità secondo il combinato disposto degli artt. 179, 518, 519, 521 e 522 cod. proc. pen. per asserito difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato atteso che i giudici dell'appello si sono limitati ad una maggiore specificazione della complessa attività di contraffazione posta in essere dal prevenuto, desumibile dall'analisi della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizione del giudizio di appello; ne consegue che non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, il quale può ritenersi violato unicamente nel caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una totale incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: condizioni, queste, sicuramente non ravvisabili nel caso di specie; osservato, pure, che tale doglianza difensiva - oltre ad essere del tutto inconferente ed infondata - risulta anche tardiva, posto che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOPOLI LUCIO nato a NAPOLI il 29/03/1973 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 25/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 28/05/2021 nei confronti di Lucio Minopoli in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo A), e art. 474 cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità secondo il combinato disposto degli artt. 179, 518, 519, 521 e 522 cod. proc. pen. per asserito difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato atteso che i giudici dell'appello si sono limitati ad una maggiore specificazione della complessa attività di contraffazione posta in essere dal prevenuto, desumibile dall'analisi della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado e, quindi, a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizione del giudizio di appello; ne consegue che non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, il quale può ritenersi violato unicamente nel caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una totale incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: condizioni, queste, sicuramente non ravvisabili nel caso di specie; osservato, pure, che tale doglianza difensiva - oltre ad essere del tutto inconferente ed infondata - risulta anche tardiva, posto che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023 Il Consigliere Estensore Il