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Ordinanza — n. 23460/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already examined grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23460/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Vito Telesca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for theft under Article 641 of the Penal Code, arguing manifest illogicality and motivational defects regarding sentencing and recidivism. The court rejected these arguments as merely reproducing points already thoroughly examined and dismissed by the trial judges with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grounds already examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds manifest illogicality motivational defect theft conviction recidivism penalty court costs perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 641 cod. pen.
La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 01/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Potenza in data 16/07/2019 nei confronti di Vito Telesca in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.
Art. 192 cod. pen.
Art. 194 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 641 cod. pen
La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 01/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Potenza in data 16/07/2019 nei confronti di Vito Telesca in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELESCA VITO nato a ATELLA il 23/05/1968 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 01/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Potenza in data 16/07/2019 nei confronti di Vito Telesca in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192, 194 e 641 cod. pen. (primo motivo) ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 n. 4 e 133 cod. pen. (secondo e terzo motivo), sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confrontol(si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine al compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato sulle dichiarazioni dei testi escussi, logiche e coerenti, riscontrate pienamente dagli accertamenti svolti sull'utenza intestata al Telesca, che hanno comprovato il preordinato proposito del medesimo di ottenere la merce ordinata senza pagamento del corrispettivo, rendendosi peraltro irreperibile; si veda, infine, pag. 5 della sentenza in punto di congruità della pena inflitta, assolutamente mite se parametrata alla personalità dell'imputato, a cui sono state già concesse benevolmente le circostanze generiche e non è stato applicato alcun aumento di pena per la contestata recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale; nondimeno, il danno di ben 934,51 C arrecato alla parte offesa appare correttamente di entità economica apprezzabile, con conseguente congrua esclusione della circostanza attenuante invocata di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che è configurabile solo in presenza di un danno di valore economico pressoché irrilevante, come pure non ha mancato di rilevare la Corte territoriale a pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023