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Ordinanza — n. 23459/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23459/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23459/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRAZZUOLO CARLO nato a NAPOLI il 03/10/1974 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 7 ottobre 2021, nei confronti di Petrazzuolo Carlo, in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata hanno logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal dato pacifico del versamento dell'ingiusto profitto sul conto corrente a questi intestato, sconfessando le alternative prospettazioni avanzate dall'imputato, in quanto prive di concreti riscontri;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23459/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo avanzato con la memoria depositata in cancelleria dal difensore e con la quale si deducono doglianze in punto omessa sostituzione della pena prospetta questioni nuove non connesse con i motivi principali e comunque risulta già respinto in fase di appello con adeguata motivazione non sindacabile nella presente sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti conto congiunto truffa in materia di credito blocco del conto bancario truffa all'assistenza sociale appropriazione indebita di fondi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRAZZUOLO CARLO nato a NAPOLI il 03/10/1974 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 7 ottobre 2021, nei confronti di Petrazzuolo Carlo, in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata hanno logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal dato pacifico del versamento dell'ingiusto profitto sul conto corrente a questi intestato, sconfessando le alternative prospettazioni avanzate dall'imputato, in quanto prive di concreti riscontri;

Considerato che la seconda doglianza, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra il delitto in esame e la contravvenzione già giudicata con decreto penale di condanna, si limita a riproporre una questione sulla quale la corte di appello ha fornito adeguata risposta, evidenziando a pagina 4 come l'assoluta diversità dei reati escludesse in radice la possibilità di configurare l'identità di disegno criminoso, a nulla rilevando gli elementi addotti dalla difesa, relativi al profilo temporale e alla personalità dell'imputato;

Ritenuto che il motivo avanzato con la memoria depositata in cancelleria dal difensore e con la quale si deducono doglianze in punto omessa sostituzione della pena prospetta questioni nuove non connesse con i motivi principali e comunque risulta già respinto in fase di appello con adeguata motivazione non sindacabile nella presente sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 iIl Consigliersten re Il Presidente I n zio Pardo Anna Maria De Santis , i I -Z,„0 kd - v L r p O ri`ls r\