Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legitimate review grounds regarding evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Walter Piazzoni inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving stolen goods. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court found this argument extraneous to the scope of a cassation review, which is limited to legal errors rather than factual reassessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for procedural fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 363, n. 1 lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contests the factual evaluation of evidence without raising a legitimate question of law, as cassation courts do not re-evaluate the material facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZONI WALTER nato il 29/06/1953 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 30 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 25 gennaio 2021, nei confronti di Piazzoni Walter, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'errata valutazione delle prove, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che in particolare alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato come dall'istruttoria emergesse pacificamente la partecipazione del prevenuto all'operazione criminosa, sconfessando le alternative prospettazioni difensive riproposte in questa sede;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere tensore Il Presidente