Ordinanza — n. 23453/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIMI ALI' nato a MILANO il 16/04/1995 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 14/09/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 27/04/2021, assolvendo Alì Karimi dal reato di cui al capo A) dell'imputazione per non aver commesso il fatto, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo in relazione ai residui reati sub B) e C) ex artt. 624 bis comma secondo e 628 comma secondo cod. pen., nella misura di anni due, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 565,00 di multa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché non sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23453/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIMI ALI' nato a MILANO il 16/04/1995 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 14/09/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 27/04/2021, assolvendo Alì Karimi dal reato di cui al capo A) dell'imputazione per non aver commesso il fatto, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo in relazione ai residui reati sub B) e C) ex artt. 624 bis comma secondo e 628 comma secondo cod. pen., nella misura di anni due, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 565,00 di multa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché non sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023 Il