Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for fraud and theft due to inadmissible factual re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mirza Sinanovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for fraud and theft, arguing flaws in reasoning and evidence regarding his criminal responsibility. The court rejected these claims as they sought a re-evaluation of factual findings, which is prohibited at the stage of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 c.p.; Art. 61 n. 2; Art. 582 c.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals against criminal judgments cannot request a re-evaluation of factual findings or alternative interpretations of evidence, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the trial courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINANOVIC MIRZA nato il 23/07/1984 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 25/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 09/06/2022 nei confronti di Mirza Sinanovic in relazione al reato di cui agli artt. 628 comma primo e terzo quinquies cod. pen. (capo A) e artt. 61 n. 2, 582 cod. pen. (capo B). Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale ed il travisamento della prova in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, nonché la carenza o l'apparenza della motivazione in relazione all'art.62 bis cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, che a pag. 3 della sentenza impugnata - in linea con la motivazione del giudice di primo grado che hanno saldato ed integrato - hanno dato congruamente conto del compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dai referti medici e dall'escussioni testimoniali dei testi oculari, comprovanti oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell'imputato per i reati contestati.
Si veda, inoltre, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in assenza di elementi di natura processuale o extra processuale positivamente apprezzabili in merito; osservato, peraltro, che le censure difensive contenute nel primo motivo di ricorso tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr., ex pluri bus, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023