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Ordinanza — n. 23450/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23450/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23450/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO COSTANTINO nato a NAPOLI il 10/08/1982 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 18/05/2021 nei confronti di Costantino Esposito in relazione al reato di cui all'art. 628 comma terzo n.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23450/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 628 comma terzo n.

Parole chiave

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testimone a carico luogo del reato reato flagrante testimonianza della vittima altri capi d'accusa reato istantaneo

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, cui si accompagna la memoria difensiva in data 20/04/2023, che contesta il vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO COSTANTINO nato a NAPOLI il 10/08/1982 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 18/05/2021 nei confronti di Costantino Esposito in relazione al reato di cui all'art. 628 comma terzo n.

3) quinquies cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, cui si accompagna la memoria difensiva in data 20/04/2023, che contesta il vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che salda ed integra quella del Tribunale - ha dato pertinentemente conto delle ragioni per cui ha ritenuto di condividere la struttura motivazionale del giudice di prime cure); osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023 Il C