Ordinanza — n. 23449/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA ROBERTO nato a GIUSSANO il 13/07/1971 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 13/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Como in data 14/12/2020 nei confronti di Roberto Spada in relazione al reato di cui agli artt. 61 n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23449/2023 — snpen · Corte di Cassazione: cod. pen., attesi i beni fondamentali lesi (interesse e fede pubblica), in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 34466/2019), come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte d'appello a pag. 6 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA ROBERTO nato a GIUSSANO il 13/07/1971 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 13/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Como in data 14/12/2020 nei confronti di Roberto Spada in relazione al reato di cui agli artt. 61 n.
2) e 4934er cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e l'erronea applicazione degli artt. 192, 493-ter cod. pen., 533 cod. proc. pen. e artt. 62-bis, 62 n. 4 e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata in ordine al compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato principalmente sulle riprese estrapolate dalla videosorveglianza dell'istituto di Credito, da cui è emerso chiaramente il certo riconoscimento dello stesso all'atto del prelievo, grazie alle immagini estremamente nitide e al tatuaggio sull'avambraccio sinistro, nonché dalle deposizioni dell'Appuntato che ha effettuato gli accertamenti, che ne hanno confermato la ricostruzione; si veda, inoltre, pag. 6 della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di elementi positivi giustificanti un adeguamento della pena ed avendo i giudici di merito correttamente applicato i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., in considerazione dei precedenti penali (anche specifici) dell'imputato; del pari, il reato commesso non è stato correttamente ritenuto compatibile con la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
4) cod. pen., attesi i beni fondamentali lesi (interesse e fede pubblica), in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 34466/2019), come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte d'appello a pag. 6 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/202