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Ordinanza — n. 23448/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23448/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23448/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZZAFERRO GENNARO nato a PAGANI il 12/01/1965 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 26/03/2021 nei confronti di Gennaro Spezzaferro in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile poiché non sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso e che, in ogni caso, nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. si rendeva necessaria attesa da un lato l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698); ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23448/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 — 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 26/03/2021 nei confronti di Gennaro Spezzaferro in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZZAFERRO GENNARO nato a PAGANI il 12/01/1965 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 26/03/2021 nei confronti di Gennaro Spezzaferro in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile poiché non sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso e che, in ogni caso, nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l'emissione di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. si rendeva necessaria attesa da un lato l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698); ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 — 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023 I