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Ordinanza — n. 23444/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23444/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLI ROBERTO nato a MOLFETTA il 24/03/1983 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E CONSIDERATO IN DIRITTO- La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 9 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Trani, in data 3 giugno 2015, nei confronti di Bartoli Roberto, confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/1990, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di guida senza patente, riducendo di conseguenza la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un'erronea applicazione di legge nel mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., oltre all'evidente genericità, risulta manifestamente infondato, in quanto a pagina 2 della motivazione la corte di appello ha con corrette argomentazioni giuridiche escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando la sua gravità e la negativa personalità del prevenuto (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154);

Regesto Legislator

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artt. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 23444/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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attenuazione della pena gravità della pena sanzioni pecuniarie sanzione penale alleggerimento della pena riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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artt. 648 cod. pen
del Tribunale di Trani, in data 3 giugno 2015, nei confronti di Bartoli Roberto, confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLI ROBERTO nato a MOLFETTA il 24/03/1983 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTO- La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 9 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Trani, in data 3 giugno 2015, nei confronti di Bartoli Roberto, confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/1990, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di guida senza patente, riducendo di conseguenza la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un'erronea applicazione di legge nel mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., oltre all'evidente genericità, risulta manifestamente infondato, in quanto a pagina 2 della motivazione la corte di appello ha con corrette argomentazioni giuridiche escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando la sua gravità e la negativa personalità del prevenuto (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 'Il Consigliere e ensore Il Presidente