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Ordinanza — n. 23443/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23443/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23443/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODA BERNATO nato il 01/02/1992 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E CONSIDERATO IN- DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 4 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in data 25 settembre 2017, nei confronti di Doda Bernato, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato e al diniego della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23443/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato e al diniego della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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circostanze attenuanti carenza di sostanza economica allegazioni insufficientemente motivate assenza di caso di rigore aiuti de minimis raggiungimento del valore soglia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODA BERNATO nato il 01/02/1992 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN- DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 4 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in data 25 settembre 2017, nei confronti di Doda Bernato, in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato e al diniego della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 3 ha evidenziato gli elementi su cui fondare la colpevolezza del prevenuto per la ricettazione dell'assegno, e le ragioni per cui l'episodio non potesse considerarsi di particolare tenuità, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Consigliere tensore Il P